La Commissione Tributaria del Lazio, sezione prima, con la sentenza del 6 maggio-9 giugno 2008, n. 260 ha deciso che il ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca, eseguita dal concessionario in forza dell’art. 77 del D.P.R. 602/73, sui beni del ricorrente, notificato alla sola Agenzia delle entrate e non anche al concessionario è inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio ex art. 22 del D. Lgs. 546/92.
In buona sostanza la Commissione Tributaria ha confermato, ancora una volta, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il concessionario alla riscossione è unico legittimato a contraddire ogni qual volta sia impugnato un atto da lui formato, come è nel caso dell’iscrizione ipotecaria, per tutelare il credito dell’Ente Impositore.