IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

Il risarcimento del danno da vacanza rovinata, che assicuri al turista un’utilità sostitutiva rispetto al mancato adempimento, consiste nella restituzione del prezzo pagato per reintegrare il disagio sopportato da quest’ultimo a seguito del non esatto adempimento del contratto di viaggio.
Tale voce di danno è configurata da alcuni come danno patrimoniale (in considerazione del fatto che il godimento del bene “vacanza” viene considerato bene giuridico suscettibile di valutazione patrimoniale), da altri come danno non patrimoniale, e, fino all’entrata in vigore del Codice del Turismo, ha avuto come unica fonte di tutela ed enunciazione la giurisprudenza relativa alla responsabilità civile e al danno ingiusto.
Il quadro che è stato offerto con il susseguirsi delle pronunce giurisprudenziali e delle posizioni dottrinarie è diventato alquanto articolato poiché più d’una sono state nel corso del tempo le ricostruzioni prospettate da dottrina e giurisprudenza, in vista di indentificare la collocazione sistematica del danno da vacanza rovinata. In particolare, per qualificare tale pregiudizio, l’indirizzo dominante l’ha ricondotto nell’alveo del danno non patrimoniale, mentre tal altri prediligono l’etichetta di danno esistenziale, rifacendosi all’orientamento della Cassazione con le sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003.
La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale muove dal presupposto che esso riguardi il “fare areddituale” della persona, e si fonda sul combinato disposto dell’art.2059 c.c. e dell’art.92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale: il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all’offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
Altra corrente di pensiero ha inquadrato la vacanza quale contratto avente ad oggetto la prestazione fornita dal tour operator, soggetto che sarà chiamato a rispondere in caso di inadempimento della propria obbligazione, avente natura economica. In questo caso il danno trova il proprio fondamento giuridico nell’art. 1218 c.c. e viene qualificato come danno contrattuale patrimoniale quantificando la misura del risarcimento sulla base del prezzo del viaggio. Ma, d’altra parte, configurando la vacanza tra i ben giuridici in senso stretto, si attribuirebbe natura strettamente patrimoniale al pregiudizio subito dal turista, conducendo tale descrizione ad esiti poco soddisfacenti sul versante della liquidazione, giacché inibirebbe la considerazione delle componenti soggettive al nocumento subito dal turista.
Il Codice del Turismo, con l’art. 47 co. 1 D.lgs. n. 79/2011 ha definito l’ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale susseguitosi nel corso degli ultimi anni, prevedendo che “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Tale nuova previsione più che apportare novità sostanziali, ha confermato esiti in via di consolidamento nel nostro sistema, già individuati dalla Corte di Giustizia Europea che aveva spiegato che l’art. 5 della direttiva 90/314/CEE, concernente viaggi e vacanze, deve essere “interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva” (pronuncia del 12.03.2002 nel procedimento n. C-168/00).
La nuova previsione dell’art. 47 permette la risarcibilità del danno da vacanza rovinata nei casi in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni non siano di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., ossia della disposizione codicistica per la quale il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra; tutto ciò al fine di evitare richieste pretestuose con allargamento dell’area dei danni risarcibili.
Le pronunce del Codice del Turismo hanno collocato questa nuova figura di danno nell’area della responsabilità contrattuale, dato che nel caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del pacchetto il turista può chiedere, oltre alla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Tale modello riproduce lo schema di responsabilità di cui all’art. 1218 c.c., rifacendosi dunque allo schema generale della responsabilità da inadempimento nascente in questo caso dal contratto di pacchetto turistico, ma è innegabile che il turista che stipula un contratto di acquisto del viaggio, lo fa in vista di una utilità che non è patrimoniale. Appare pertanto preferibile ricondurre il danno da vacanza rovinata nel novero del danno non patrimoniale, poiché, sebbene il pregiudizio de quo derivi da un inadempimento contrattuale, è inconfutabile il diritto del consumatore ad un risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello patrimoniale, che potrà essere chiesto indipendentemente dal danno da vacanza rovinata.
Per altro verso, vi è da evidenziare come la protezione accordata al turista di un viaggio organizzato non può essere aprioristicamente rifiutabile a coloro i quali preferiscano organizzare autonomamente le proprie vacanze, combinando con contratti separati il pacchetto turistico.
Si desume pertanto che il riconoscimento normativo del danno da vacanza rovinata lascia aperte alcune questioni di una certa rilevanza sulle quali sia il legislatore che la giurisprudenza dovranno continuare a fornire materiale e orientamento per gli opportuni chiarimenti.

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