AVVOCATI: responsabilità civile, chiedete al vostro avvocato se è assicurato

4 Ottobre 2009

Le continue riforme dei codici di procedura e la sempre più farraginosa legislazione espongono l’avvocato al rischio “errore”.
Il consumatore, oggi, gode di particolare attenzione da parte delle istituzioni e nell’anno 2005, il legislatore, ha approvato il “codice del consumatore” per garantigli maggiore tutela.
Inevitabilmente anche l’avvocato, al pari altri di altri professionisti come medici, notai, ingegneri, ecc., si trova esposto al rischio di azioni per responsabilità civile.
L’avvocato, secondo la giurisprudenza di merito, deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. quando, in caso di incuria, di ignoranza di disposizioni di legge, di negligenza, oppure nelle ipotesi di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, agendo con dolo o colpa grave, comprometta il buon esito del giudizio.
La responsabilità del professionista, inoltre, può derivare anche dalla violazione dei precetti deontologici, ivi compresi quelli concernenti il dovere di competenza e di aggiornamento professionale.
Ora gli avvocati europei, nel codice deontologico approvato, introducono, per l’iscritto, l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile.
Dunque alla luce di questa situazione è doveroso, per ogni professionista diligente, adeguarsi a questo nuovo indirizzo perché è dovere deontologico di ogni avvocato mettersi in condizione di poter rispondere degli eventuali danni cagionati, al proprio assistito, nell’espletamento del mandato.
Assolvere questo onere significa assicurare la propria attività professionale, con una primaria compagnia di assicurazioni, perché soltanto una adeguata forma assicurativa può garantire all’avvocato non solo la disponibilità dei mezzi necessari per far fronte all’eventuale obbligo di risarcire il proprio assistito, ma anche per tutelare il proprio patrimonio contro questo rischio.
Per concludere, chiedere, oggi, all’avvocato se è assicurato non significa porre dubbi sul rapporto fiduciario, ma rafforzarlo perché il professionista, in tal modo, manifesta una maggiore attenzione agli interessi del proprio assistito.


CASSAZIONE: Legittimo il sequestro dell’immobile donato per evitare le azioni del fisco

25 Settembre 2009

La Cassazione, con la sentenza n. 36838/09 pronunciata il 4/6/2009 e depositata il 22/9/2009, ha confermato che va sequestrata l’abitazione donata alla moglie dal contribuente che sa di essere indebitato con il fisco e quindi di essere oggetto di esecuzioni.
Nella fattispecie la Corte ha deciso che anche la moglie risponde del reato di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte.


CASSAZIONE: cambio di residenza, sanzioni amministrative

20 Settembre 2009

Di particolare interesse risulta essere la sentenza della Cassazione Civile, Sez. II, pronunciata il 9/07/2009, n. 16185, in ordine alla annotazione del cambio di residenza. Ecco la massima:
“In tema di violazioni del codice della strada, la disposizione contenuta nell’art. 247 del Regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, nel prevedere che le comunicazioni al Pra del cambio di residenza, già dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, debbano essere eseguite a cura della p.a., comporta – anche in ragione del fatto che non esiste più una norma simile a quella di cui all’art. 59 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (codice della strada abrogato), che imponeva all’interessato la comunicazione del cambio di residenza – che la notifica effettuata, in forza dell’art. 201, comma 3, ultimo periodo, d.lg. 30 aprile 1992 n. 985, al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa ritenersi validamente eseguita, atteso che il ritardo dell’Amministrazione nell’aggiornare i propri archivi non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente”.


Fondo Nazionale di Garanzia per il turista truffato

11 Agosto 2009

Il Fondo nazionale di garanzia interviene in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore di pacchetti turistici.
Esso provvede al rimborso del prezzo versato, al rimpatrio del consumatore in caso di viaggi all’estero e a fornire immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.
Presupposti d’intervento
Il Fondo interviene esclusivamente per i pacchetti turistici venduti con contratti stipulati in Italia da un’agenzia regolarmente autorizzata dall’Autorità competente. Non interviene invece quando il viaggio sia stato organizzato autonomamente dal turista o sia stato venduto da operatori non in possesso di regolare autorizzazione.
Presentazione della domanda
La domanda, corredata della documentazione, deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo – Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 ROMA.


Modifiche al codice della strada

7 Agosto 2009

Inasprite tutte le sanzioni per violazioni al codice della strada commesse di notte. In particolare, l’incremento è previsto per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe.
A partire dall’8 agosto 2009 cambiano le sanzioni per chi guida sotto l’influenza dell’alcool o di droghe o supera i limiti di velocità. L’ammenda prevista in questi casi è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Una quota pari al venti per cento della multa andrà ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna.
Ciò per effetto delle norme introdotte dall’art.3 comma 55 della legge n.94 del 15 luglio 2009 che modificano gli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285/1992.
Guida in stato di ebrezza
Secondo l’art. 186 comma 2 del decreto legislativo riformulato, chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate.
Guida sotto l’effetto di droghe
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno. Come sanzione accessoria è prevista la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.
Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate.
Limiti di velocità
Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.
Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio.
In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
Le sanzioni amministrative pecuniarie – con la nuova legge sulla sicurezza – sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Per saperne di più:
- il testo dell’art.142, dell’art.186 e dell’art.187 del codice della strada con le modifiche apportate dalla legge sulla sicurezza n.94 del 15 luglio 2009.


DIVORZIO: Cassazione, gli ex suoceri non hanno diritto alla restituzione verso l’ex genero

30 Maggio 2009

Cassazione Civile, sez. III, 7 aprile 2009 n. 8386

Fatto
Con citazione in data 12/2/1997, i coniugi, XX e YY convenivano innanzi al Tribunale di Milano WW. per sentirlo condannare al pagamento di L. 18.000.000, a titolo di somma non ancora restituita a fronte della complessiva somma di L. 54.000.000 mutuata al WW., all’epoca marito della figlia, per l’acquisto della casa coniugale.
Costituitosi il WW, che eccepiva che il prestito in questione era stato effettuato dagli attori alla loro figlia, con sentenza n. 11805/2002, il Tribunale condannava il WW al pagamento di L. 13.000.000, con interessi legali dal giorno del pagamento al saldo (ritenendo dimostrato da parte dei coniugi XX-YY, poi separatisi, il pagamento dell’importo richiesto per la parte rimanente).
A seguito dell’appello del WW, la Corte d’Appello di Milano, costituitisi il XX e la YY, con la sentenza in esame n. 1191/2004, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda, ritenendo non sussistente il mutuo in questione tra le parti in causa sulla base delle risultanze processuali, e in particolare delle deposizioni dei testi KK e JJ (figli dei coniugi e, rispettivamente, coniuge separata e cognato dell’appellante WW).
Ricorrono per cassazione XX e YY con due motivi; resiste con controricorso il WW.
Diritto
Con il primo motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nella fattispecie, in merito alla libera valutazione delle prove”; si aggiunge che “risulta evidente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., là dove il Giudice di Appello, non considerando le prove nel loro complesso, ma limitandosi ad una tardiva valutazione circa l’inattendibilità delle testimonianze rese in primo grado, non riteneva raggiunta la prova del contratto di mutuo”.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione sul decisivo punto della ritenuta insussistenza del contratto di mutuo in questione.
Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto l’affermazione della Corte Territoriale in ordine alla mancanza di prove riguardo a detto contratto di mutuo, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Deve premettersi che la Corte di Milano, con sufficiente e logica motivazione, ha ritenuto che, poichè “è costume diffuso, nell’attuale società, che i genitori aiutino anche finanziariamente i figli al momento del loro matrimonio, in un contesto di solidarietà familiare che si presume gratuito”, era necessaria “una prova specifica e precisa” in ordine alla restituzione di quanto originariamente corrisposto da parte di coniugi istanti, e “tale specificità manca alle testimonianze dei fratelli KK, che al di là della perentoria conferma dei capitoli dedotti dagli attori, non hanno saputo dare alcuna attendibile indicazione circa i tempi della pattuita restituzione, nè a riguardo della non marginale regolazione degli interessi”.
Pertanto, priva di pregio è la censura attinente il difetto di motivazione mentre le ulteriori doglianze formulate in ricorso concernono il non consentito riesame, nella presente sede di legittimità, delle risultanze probatorie e processuali. Tra l’altro, generiche e prive del requisito di autosufficienza risultano le argomentazioni, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, riguardo la dedotta attendibilità delle dichiarazioni testimoniali.
In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2009


A proposito di sicurezza … guai per il parcheggiatore abusivo

15 Maggio 2009

Va in carcere il parcheggiatore abusivo che, con atteggiamento intimidatorio, minaccia l’automobilista per farsi dare qualche euro. È una tentata estorsione a tutti gli effetti.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20072 del 12 maggio 2009, ha confermato un anno e otto mesi di reclusione nei confronti di un extracomunitario che aveva minacciato di morte l’automobilista per estorcergli 1,50 euro.


CASSAZIONE: valida la notifica alla suocera

15 Maggio 2009

È valida la notifica dell’accertamento delle imposte fatta, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., alla suocera del contribuente.

Lo ha sancito la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 10955 del 12 maggio 2009, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ribaltato la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio.


Il testo del decreto legge che rivoluzionerà il comparto dell’edilizia

22 Marzo 2009

BOZZA DEL 19 MARZO 2009
Schema di decreto legge recante:
Misure urgenti per il rilancio dell’economia attraverso la ripresa delle attività imprenditoriali edili.
Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. Il presente decreto prevede misure per il rilancio dell’economia mediante interventi straordinari sul patrimonio edilizio, al fine di agevolare la ripresa delle attività imprenditoriali di settore, con lo scopo precipuo di sostenere la domanda interna di beni e servizi, nell’attuale fase di crisi congiunturale globale.
2. Le norme del presente decreto trovano applicazione su tutto il territorio nazionale, sino all’emanazione di leggi regionali in materia di governo del territorio.
Art. 2
(Interventi su singole unità immobiliari)
1. Per le finalità, di cui all’articolo 1 è consentito l’ampliamento dell’unità immobiliare, mediante la realizzazione di nuovi volumi e superfici in deroga alle disposizioni legislative, agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, nei limiti ed alle condizioni previste nel presente decreto.
2. L’ampliamento è realizzato anche ai sensi dell’articolo 1127 del codice civile e non può essere superiore complessivamente al venti per cento del volume dell’unità se destinato ad uso residenziale, o della superficie coperta se adibito ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono, calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti. L’ampliamento può essere realizzato anche in momenti successivi, nel rispetta del limite temporale di cui all’articolo 4 comma l.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati comunque, nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze e delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali a tutela dei diritti dei terzi, e possono anche consistere, in tutta o in parte, nel mutamento di destinazione d’uso, con o senza, opere edilizie.
4. L’unità immobiliare di riferimento deve essere stata già ultimata alla data del 31 dicembre 2008, in forza di titolo abilitativo, anche in sanatoria.
5. In nessun caso i nuovi volumi da realizzare ai sensi del presente articolo possono eccedere complessivamente il limite di 300 metri cubi per unità immobiliare destinata ad uso residenziale; resta salva la possibilità di avvalersi dell’asservimento dell’aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare contigua; l’altezza della nuova fabbrica non può superare di oltre quattro metri l’altezza massima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 3
(Interventi per il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente)
1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti o adottati sono consentiti interventi consistenti nell’integrale demolizione o ricostruzione di edifici con aumento fino al 35% dei volume esistente per gli edifici residenziali o della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso, a condizione che siano utilizzate tecniche costruttive di bioedilizia o di fondi di energia rinnovabile o di risparmio delle risorse idriche e potabili.
Art. 4
(Procedimento)
l. Gli interventi edilizi previsti dagli articoli 2 e 3 sono realizzati previa denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatte salve le analoghe procedure e eventualmente previste da leggi regionali, da presentare entro un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente decreto e asseverata, sotto la propria responsabilità, dal progettista abilitato che sottoscrive la denuncia di inizio attività.
3. La denuncia, presenta allo sportello unico o al competente ufficio del Comune, è corredata da:
a) attestazione del titolo di legittimazione;
b) asseverazione di cui al comma 2;
c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio vigente
d) gli altri documenti previsti dalla parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se ne ricorrono i presupposti;
e) autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie se il progetto riguarda interventi di edilizia residenziale ovvero se la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
Art. 5
(Disciplina per gli immobili vincolati ed altre limitazioni)
1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 non possono essere realizzati:
a) nelle aree gravate da vincolo di inedificabilità assoluta ivi comprese quelle insistenti nelle zone A dei parchi nazionali, regionali e interregionali o delle aree naturali ed archeologiche;
b) sugli immobili abusivi oggetto di ordinanza di demolizione;
c) sugli immobili situati su area demaniale.
2. Sugli immobili e nelle aree soggetti a vincoli diversi da quelli di cui al comma l, gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 possono essere realizzati a condizione del rilascio di nulla osta, autorizzazione o altro atto di assenso comunale denominato, da parte delle autorità preposte alla tutela dei vincoli; il provvedimento autorizzatorio è negato solo ove l’intervento progettato sia concretamente e motivatamente incompatibile con l’interesse tutelato dal vincolo.
3. Relativamente agli immobili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la denuncia di inizio attività è presentata alla competente Soprintendenza ai fini della verifica di cui al comma 2 del medesimo articolo 12. Ove entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia la Soprintendenza non abbia comunicato al Comune le proprie determinazioni, si intende cha la verifica abbia avuto esito negativo.
4. Per gli immobili non soggetti a vincoli, i Comuni, entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di inizio attività, possono imporre modalità costruttive con riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Per gli immobili siti nei centri storici non soggetti a vincoli, la denuncia di inizio attività è presentata altresì alla competente Soprintendenza che può imporre, entro trenta giorni, ulteriori modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto del contesto storico architettonico ed ambientale.
6. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 non possono essere realizzati su edifici con destinazione commerciale se ciò incide sulle disposizioni comunali in materia di pianificazione e programazione dell’insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita o di centri e parchi commerciali.
7. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 non sono cumulabili tra loro.
Art. 6
(Obblighi e potestà dei Comuni)
1. I Comuni istituiscono ed aggiornano l’elenco degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto, anche per evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti.
2. Il contributo di costruzione dovuto in base agli articoli 16 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è commisurato con esclusivo riferimento agli incrementi realizzati ed è ridotto al cinquanta per cento ove l’unità immobiliare sia destinata a prima abitazione o gli interventi siano realizzati mediante la utilizzazione di tecniche costruttive di bioedilizia o di fonti di energia rinnovabile o di risparmio delle risorse idriche e potabili.
3. Entro il 31 dicembre 2011, i comuni provvedono ad apportare le variazioni allo strumento urbanistico generale, al fine di assicurare l’adeguamento degli standard urbanistici, a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente decreto.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Adeguamento Istat per dicembre 2008

7 Febbraio 2009

L’indice di aggiornamento Istat a decorrere dal mese di dicembre è del 2%. I canoni di locazione, perciò, vanno adeguati in ragione annua del 1,5% (pari al 75%) e lo scatto biennale è del 3,6% (sempre al 75%).