Addio patente per chi tampona

22 agosto 2010

Da il Sole24ore un interessante documento che proponiamo sul tema dlla sicurezza stradale promosso da questo blog:

Ora basta un banale tamponamento per restare subito appiedati. Una delle novità più “nascoste” della riforma del Codice della strada (legge 120/10) in vigore dall’altro ieri è il ritiro immediato della patente quando si commette un’infrazione che contribuisce a causare un incidente con lesioni a persone. E in un paese come l’Italia, dove spesso chi viene tamponato anche lievemente lamenta dolori al collo (il colpo di frusta) per percepire indebitamente un risarcimento assicurativo, restare senza patente all’istante diventa ancora più facile. Paradossalmente, la stessa riforma ora lascia invece qualche giorno di autonomia a chi commette un’infrazione ben più grave come l’inversione in autostrada. Ciò non toglie che ormai, a colpi di inasprimenti succedutisi negli anni, la casistica in cui scatta il ritiro della patente è tanto ampia da essere poco conosciuta e quindi la sua deterrenza reale è inferiore a quella potenziale. Ecco quindi un ripasso.
La novità
Fino a pochi giorni fa, in caso d’incidente con lesioni, si poteva continuare a guidare nell’immediato, salvo che si fosse commessa un’infrazione tanto grave da comportare già di per sé la sospensione della patente. La procedura stabilita dalla precedente versione dell’articolo 223 del Codice prevedeva l’invio del rapporto sul sinistro al prefetto, cui – dopo essersi consultato con la locale Motorizzazione – spettava decidere su un’eventuale sospensione provvisoria della patente fino a un anno, in attesa della sentenza del giudice. Ma nella prassi questo provvedimento scattava di rado, per cui la vera sospensione era quella poi comminata dal giudice, che poteva (e può tuttora) andare solo da 15 giorni a tre mesi (si può arrivare a due anni per lesioni gravissime, a quattro per omicidio colposo e alla revoca della patente in caso di alcol o droga).
Adesso non solo c’è il ritiro immediato, ma la sospensione provvisoria può arrivare fino a tre anni ed essere decisa senza sentire la Motorizzazione.
Il paradosso
Si può continuare a guidare dopo infrazioni gravissime come inversione e contromano in autostrada o su una strada extraurbana principale (quelle contrassegnate dal cartello uguale a quello di «inizio autostrada» ma su fondo blu anziché verde). Non perché la riforma abbia allentato le sanzioni, anzi: al posto della “semplice” sospensione della patente ora c’è la revoca, che però non prevede il ritiro immediato del documento. Dunque, si può continuare a guidare fino a quando il prefetto dispone formalmente la revoca.
Dopodiché, sempre per effetto della riforma, si potranno fare gli esami per una nuova patente solo dopo due anni (prima era uno solo).
Il riassunto
In generale, una licenza di guida può essere ritirata subito in 34 casi d’infrazione (riassunti qui a destra), raggruppabili fondamentalmente in due tipologie.
La più ricorrente è quella “per successiva sospensione”: quando si commette una violazione punita anche con la sospensione della patente (per esempio, eccesso di velocità di oltre 40 chilometri orari) e si viene fermati subito, l’agente ritira il documento e lo trasmette al prefetto, che poi determinerà la durata dello stop entro il minimo e il massimo previsti dal Codice. Quando non si viene fermati subito, il destinatario del verbale dovrà indicare chi guidava e a quest’ultimo arriverà poi il provvedimento di sospensione da parte del prefetto, con l’ordine di consegnare la patente.
C’è poi il ritiro “cautelativo”, previsto per evitare che un conducente continui a guidare in una condizione pericolosa. Quindi non è una vera e propria sanzione e termina appena sono state ripristinate le condizioni di sicurezza. Ciò può avvenire anche immediatamente (per esempio, quando si viene colti col carico mal sistemato e si è in grado di rimediare già sul posto). Altro caso classico è il ritiro previsto per patente scaduta: basta superare la visita di rinnovo per ottenere il documento.
http://mauriziocaprino.blog. ilsole24ore.com/

Quando si deve lasciare il volante
Alcol e droga
- Alcol (anche rifiuto del test)
- Droga (anche rifiuto del test)
Incidente
- Incidente con feriti (anche lievi) se si è commessa un’infrazione
- Fuga dopo incidente con danni gravi a veicoli e/o con danni a persone
- Omissione di soccorso (per incidente ricollegabile al proprio comportamento)
- Rifiuto di custodire il proprio veicolo sequestrato o con fermo amministrativo
- Circolazione con veicolo sequestrato, con fermo amministrativo (non ganasce fiscali) o con carta di circolazione
sospesa
Guida pericolosa
- Contromano in curva,
dosso, con limitata visibilità o su strada a carreggiate
separate
- Sorpassi vietati più
pericolosi (di tram e filobus fermi, di veicolo a loro volta in sorpasso o fermi a semafori o passaggi a livello, in curva, dosso, incrocio, strisce
pedonali o con scarsa
visibilità
- Guida di veicolo “potente” da parte di neopatentati
- Guida di veicoli di categoria diversa da quella consentita dalla propria patente
Per i soli professionisti
- Circolazione in giorni
od orari vietati ai mezzi
pesanti
- Irregolarità nei trasporti
eccezionali
- Taxi non autorizzato
- Sorpasso vietato ai mezzi
pesanti
- Accessori (gru, argani
eccetera) irregolarmente
sporgenti
- Infrazioni varie su tempi di
guida e di riposo
- Cronotachigrafo mancante, non omologato, manomesso o senza scheda conducente
- Limitatore di velocità
irregolare (tranne se alterato)

Divieto di circolazione
- Circolazione su strade
militari vietate
- Circolazione con malattie
invalidanti per la guida
- Su autostrade e strade
extraurbane principali,
circolazione sulla corsia
di emergenza o di
accelerazione/decelerazione
- Assicurazione falsa
- Guida con patente estera,
militare (o simile) non
convertita
Carichi
- Circolazione con veicolo fuori sagoma o fuori massa
- Carico mal sistemato, sporgente o che striscia per terra
- Ruota di scorta irregolarmente sporgente
- Carichi sporgenti non segnalati o irregolari
- Trasporto irregolare di merci pericolose
Eccesso di velocità
- Gara organizzata non autorizzata
- Sfida in velocità occasionale con altri conducenti
- Superamento limiti di velocità specifici per
neopatentati
- Eccesso di velocità da 41 km/h in poi


Evasori a prova di smentita

11 agosto 2010

Vanno maneggiate con cura le liste dei contribuenti che hanno affidato le loro ricchezze (o parte di esse) alle discrete banche di paradisi fiscali. L’ammonimento viene dai giudici tributari, secondo cui l’avviso è nullo se fondato su informazioni acquisite attraverso canali non ufficiali.
Il Fisco, che chiede ai contribuenti di rispettare le regole e di onorare i debiti, non può prescindere dalla correttezza. Anzi, dice la Cassazione: il Fisco non può giocare a carte coperte, anche le informazioni acquisite in modo rituale vanno citate nell’avviso per consentire al contribuente di difendersi. Non si tratta solo di dare il buon esempio, anche se l’argomento da solo basterebbe.
Se si guarda la questione dal punto di vista dell’efficienza dell’amministrazione, è bene che gli uffici si attrezzino per evitare contenziosi defatiganti e costosi. La buona notizia è che le Entrate sembrano aver imboccato la strada dell’intelligence a prova di smentita, se è vero (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) che la “lista Vaduz” ha innescato accertamenti conclusi con incassi per 25 milioni di euro.

Da Il Sole24ore


Record di incassi dalla lotta all’evasione fiscale: 4,9 miliardi in sette mesi

11 agosto 2010

Nuovo traguardo per la lotta all’evasione. Nei primi sette mesi del 2010, lo Stato ha incassato circa 5 miliardi di euro. Precisamente, 4,9 miliardi, il 9% in più rispetto ai 4,5 miliardi dello stesso periodo 2009. L’annuncio è arrivato, a Roma, dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera che ha parlato di «risultati positivi» che, ha aggiunto, «rappresentano una nuova meta sulla via del recupero dell’evasione e che vede un sempre più crescente consenso sociale».

Befera ha detto di avere in mente un obiettivo ambizioso da raggiungere a fine anno. «Contiamo di recuperare almeno 8 miliardi. Anzi, lavoriamo per superare questo traguardo». Alla fine dello scorso anno, ha detto, «siamo arrivati a 9,1 miliardi e siamo avviati a migliorare questi numeri». Befera ha sottolineato come i risultati positivi siano frutto di più componenti, dal potenziamento dell’Agenzia, all’impegno dei singoli funzionari, alla nuova serie di strumenti che governo e parlamento hanno fornito per rendere più forte la lotta all’evasione. Tra questi, ha aggiunto, «vanno ricordati in particolare quelli dell’ultima manovra che ha potenziato il redditometro e l’accertamento sintetico oltre ad accelerare la riscossione e introdurre un’ulteriore stretta sulle compensazioni».

Il Fisco ha evidenziato poi come siano saliti a 2,2 miliardi (+10% rispetto a gennaio-luglio 2009) i versamenti effettuati direttamente dai contribuenti che hanno scelto di utilizzare gli istituti definitori. Vale a dire, l’adesione, l’acquiescienza, la conciliazione giudiziaria. Complessivamente, ci sono stati 151mila accertamenti, con una maggiore imposta accertata pari a oltre 9,8 miliardi, in linea con i risultati dello stesso periodo 2009. Mentre gli accertamenti sintetici hanno fatto registrare un forte aumento sia del numero che della maggiore imposta accertata: + 57 per cento. Un significativo balzo in avanti è stato conseguito anche dai controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi e Iva, che, hanno ricordato dal Fisco, «ha fatto incassare allo Stato 900 milioni di euro, pari a + 28% delle entrate dello stesso periodo dello scorso anno».

Le Entrate, ha detto il direttore centrale Servizi ai contribuenti, Aldo Polito, stanno poi proseguendo sulla via della semplificazione del linguaggio del fisco per venire incontro ai contribuenti. Dal prossimo anno, il restyling della modulistica (si confrontino nuove e vecchie versioni) interesserà, fra l’altro, le comunicazioni di regolarità/irregolarità, le richieste di documenti per i controlli di 730 e Unico, le comunicazioni degli esiti dei controlli formali. Sono state già “semplificate” invece le avvertenze delle cartelle di pagamento, attualmente scaricabili dal sito internet delle Entrate.
Claudio Tucci 5 agosto 2010 da il Il Sole24ore


Più facile opporsi al pignoramento sul terzo «debitore»

11 agosto 2010

Termini più ampi per contestare i provvedimenti invasivi emanati dagli agenti della riscossione. Passa, infatti, da 15 a 60 giorni il termine a disposizione del contribuente per impugnare i pignoramenti presso terzi. Lo ha reso noto Equitalia con la direttiva 12/2010 inviata a tutti gli amministratori delegati e direttori generali delle società partecipate, alla quale è allegata anche la nuova modulistica per le procedure esecutive.
L’obiettivo della società pubblica è migliorare il rapporto con i cittadini e permettere al debitore iscritto a ruolo di potersi difendere contro le esecuzioni forzate ritenute errate. In questo modo gli interessati, secondo Equitalia, «avranno più tempo per valutare ed eventualmente contestare il pignoramento presso terzi».
In un comunicato stampa Equitalia ha precisato che questo nuovo provvedimento è in linea con un’altra recente direttiva, cosiddetta “anti-burocrazia”, che consente ai contribuenti di evitare di fare la spola tra gli uffici pubblici per vedere riconosciute le proprie ragioni, nel caso in cui abbiano ricevuto una cartella per tributi già pagati o interessati da sgravi o sospensioni.
La finalità della direttiva 12/2010 è rendere omogenea la modulistica utilizzata dalle società del Gruppo nella fase esecutiva. Nel comunicato viene poi richiamato l’articolo 72 bis del Dpr 602/1973, che dà il potere di ordinare a un soggetto (per esempio il datore di lavoro) di versare direttamente all’agente della riscossione le somme che avrebbe dovuto pagare al debitore (un dipendente). Mentre prima il terzo era obbligato ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica del pignoramento, con la nuova regola il debitore avrà invece due mesi di tempo per opporsi.
L’articolo 72-bis dispone, infatti, che possono essere pignorati i crediti del debitore verso terzi. Il provvedimento contiene, in luogo della citazione prevista dall’articolo 543, comma 2, n. 4, del Codice di procedura civile, un ordine tassativo indirizzato al terzo di pagare direttamente all’esattore le somme dovute dal debitore fino a concorrenza del credito. Gli agenti, quindi, possono inviare al terzo la richiesta di dichiarazione stragiudiziale sulle somme dovute al debitore. In passato, invece, occorreva notificare la citazione al terzo a comparire davanti al giudice per rendere la dichiarazione. L’obiettivo è realizzare i crediti facendo a meno del giudice dell’esecuzione. L’ordine di pagare una somma direttamente all’agente può essere rivolto a qualsiasi creditore. Questo provvedimento può essere indirizzato al terzo, al datore di lavoro o alla pubblica amministrazione. Sono esclusi solo i crediti pensionistici. Per questi crediti, in caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si procede alla citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme processuali. Nelle richieste indirizzate al terzo è fissato un termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione.
Per Equitalia ieri è arrivata anche la promozione della Corte dei conti. Per i magistrati contabili rispetto al sistema precedente alla costituzione di Equitalia spa, il volume complessivo delle riscossioni effettuate mediante ruolo nel 2007 è notevolmente aumentato, specie per quelle erariali (3,282 miliardi, pari a un incremento dell’80,7% rispetto al 2006), superando del 56,8% gli obiettivi stimati all’atto della approvazione della riforma. Anche il gettito proveniente dai ruoli previdenziali (2,099 miliardi) ha registrato un significativo aumento (+20,24%), ben oltre l’obiettivo del piano industriale (+9,34%). Un discreto incremento si è registrato nel 2008 (+9,07% per i ruoli erariali e +1,90% per quelli previdenziali), nel quale pure sono stati superati gli obiettivi programmati. È, in conseguenza, progressivamente migliorato, rispetto ai risultati conseguiti nel periodo anteriore alla riforma, il dato relativo all’incidenza percentuale del riscosso sul carico complessivo netto (detratti cioè gli sgravi e le sospensioni) affidato dai maggiori enti impositori (Agenzia entrate, Agenzia dogane e Inps).
Da il Sole24ore online del 9/8/2010, Sergio Trovato


Non si può fermare la riscossione dei crediti Inps

9 agosto 2010

Neppure il ricorso amministrativo è motivo sufficiente perché l’Inps, dopo l’iscrizione a ruolo, possa sospendere la riscossione dei crediti. Lo chiarisce l’istituto con la circolare 108/2010, diffusa il 9 agosto. L’articolo 30 del decreto legge 78/2010, convertito nella legge 122, ha infatti abrogato il comma 2 dell’articolo 25 del decreto legislativo 46/1999 che conferiva all’ente previdenziale, dopo l’iscrizione a ruolo, in pendenza di ricorso amministrativo, la facoltà di sospendere la riscossione con provvedimento motivato, notificato al concessionario e al contribuente.
Con la circolare 108 l’Inps precisa che il provvedimento di sospensione potrà essere ancora adottato per la sospensione dell’attività di recupero per cause contabili quali i pagamenti già effettuati e non ancora contabilizzati, oppure amministrative, ad esempio in caso di crediti in dilazione iscritti a ruolo, ma non ancora inseriti in cartella e/o notificati. Potranno essere sospesi anche i crediti per i quali vi siano ordinanze di sospensione dell’esecutività della cartella. (Da Sole 24 Ore on line)

9 agosto 2010


RISCOSSIONI: nuove “avvertenze” per la cartella esattoriale

9 agosto 2010

Sono state approvate le nuove “Avvertenze” relative alle diverse tipologie di somme iscritte a ruolo da parte dell’Agenzia delle entrate, a integrazione del modello di cartella di pagamento approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 marzo 2010.
A ogni cartella, infatti, corrisponde un foglio avvertenze sulle modalità di ricorso, sospensione del pagamento, richiesta di riesame in autotutela. Un’apposita sezione indica come e quando presentare il ricorso, specificando le autorità a cui rivolgersi (commissione tributaria, giudice ordinario, organo estero, ecc.) per formulare l’istanza o l’opposizione alla cartella di pagamento (Dal Sole24ore).


La “crisi aziendale” giustifica la risoluzione del contratto di affitto

5 luglio 2010

La “crisi aziendale” giustifica la risoluzione del contratto di affitto così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza del 21 aprile 2010, n. 9443 – Presidente Varrone – Relatore Amendola.
In buona sostanza la Suprema Corte ha affermato la possibilità del locatario di risolvere il contratto di locazione quando fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, rendono gravosa per il conduttore la prosecuzione del contratto. La novità giurisprudenziale sta che tra i fatti imprevedibili ed estranei alla volontà del locatario oggi viene inserita la congiuntura economica.


DIRITTI SIAE E SCF, per chi tramette musica in pubblico

20 giugno 2010

Il locale aperto al pubblico che trasmette musica deve corrispondere i diritti a Siae e ad SCF (è il consorzio che gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi, dovuti ad artisti e produttori discografici, per l’utilizzo in pubblico di musica registrata, come stabilito dalle direttive dell’Unione Europea e dalla legge sul diritto d’autore).
La decisione è del Tribunale di Milano (sentenza n. 2289/2010) che si è occupato della vertenza. Per i giudici milanesi «la Scf è, quindi, legittimata in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici e ai sensi degli artt. 1703 e 1708 c.c., ad agire… per il pagamento del compenso dovuto in relazione alla diffusione di opere musicali nell’esercizio bar della società convenuta». Sostiene, dunque, il tribunale che «la domanda di Scf si fonda sull’autorizzazione dei propri mandanti, che rappresentano una percentuale pari a oltre il 95% delle case discografiche in Italia, alla gestione del diritto al compenso per l’uso dei fonogrammi negli esercizi pubblici e in occasione di ogni altra utilizzazione degli stessi, sia che questa avvenga a scopo di lucro ex art. 73 l. aut. o non a scopo di lucro ex art. 73 bis l. aut.».
Già in passato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27074 del 2007, aveva affermato che «versando i diritti alla Siae non vengono contestualmente assolti anche i pagamenti relativi ai compensi spettanti ai produttori discografici e agli artisti interpreti ed esecutori per la diffusione radiotelevisiva delle loro registrazioni».


CASSAZIONE CIVILE: contratto parcheggio aree comunali di sosta

31 gennaio 2010

Con ordinanza n. 683 del 19 gennaio 2010 la Terza Sezione della S.C. ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, evidenziando di aver emesso, nel 2009, due decisioni di segno opposto sulle questioni relative alla qualificazione del contratto concluso dall’utente allorquando acceda per la sosta ad un’area destinata al parcheggio dal comune e data in concessione a terzi, all’incidenza che su tale qualificazione può avere la circostanza che il parcheggio sia stato istituito dal predetto ente nella supposizione di esercitare il potere di cui all’art. 7, lettera f) del CdS e all’assunzione, o meno, da parte del gestore, dell’obbligo di custodia.


ROMA: FURTO D’AUTO IN PARCHEGGIO MECCANIZZATO, la società proprietaria condannata

7 dicembre 2009

Il Tribunale di Civitavecchia con al sentenza n. 1057/08, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, ha affermato la responsabilità della società proprietaria del parcheggio per il furto subito dal cliente che aveva lasciato l’autovettura in custodia.
Per il Giudicante il gestore del parcheggio assume un obbligo di custodia del veicolo, con conseguente responsabilità per i danni o il furto del veicolo stesso. La decisione è conforme alla sentenza della Suprema Corte n. 3863/04 che già aveva rilevato: “oggetto del contratto di parcheggio meccanizzato … che è contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito, è la messa a disposizione di uno spazio insieme alla custodia del veicolo, atteso che l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’aerea, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio che escludano un obbligo di custodia (nella specie richiamate nella scheda fornita da apparecchi automatici), poichè per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’agente”.
Per questo il Tribunale di Civitavecchia ha concluso la controversia accogliendo la domanda del danneggiato ed ha condannato la società proprietaria del parcheggio al risarcimento del danno conseguente al furto oltre ad interessi e spese del giudizio.


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