La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 17049/08, depostiata il 23 giugno, ha deciso che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori del Ministero non hanno di per sè un valore probatorio precostituito: in questo caso il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento.
Secondo la Corte Suprema il verbale dell’ispettore fa piena prova dei fatti, che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, fino a querela di falso. Vanno, invece, liberamente apprezzate, dal giudice, nell’ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l’ispettore riferisce di aver appreso da dichiarazioni di terzi o che sono frutto di sue deduzioni (in tal senso si ricordano le precedenti decisioni n. 10128/03 e 17555/02).