Il Consiglio di Stato, sesta sezione, con la sentenza n. 332/08 ha deciso che se una società non partecipa ad una gara pubblica non può contestare nè il vincitore nè l’accordo tra le imprese partecipanti.
In buona sostanza, dice la VI sezione del C.d.S., la legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento. E postula dunque l’esistenza di un interesse attuale e concreto all’annullamento dell’atto. Altrimenti, l’impugnativa si trasformerebbe in un’azione popolare. Insomma, bandi, procedure di gara, provvedimenti aggiudicatori possono essere impugnati soltanto da chi ha partecipato alle selezioni.