13 Luglio 2008
Presidente della Repubblica è Giuseppe Saragat. Il 1968 è l’anno delle elezioni che registrano una avanzata della DC e del PRI. Si confermano il PSIUP ed il PCI. Flettono il PLI ed il MSI. Forte calo dei Socialisti. E’ la fine del centro-sinistra di Moro e di Nenni.
Per far fronte alla debacle elettorali i Socialisti chiedono un “disimpegno temporaneo” dal centro-sinistra e viene così varato un governo “monocolore democristiano” presieduto da Giovanni Leone (Emilio Colombo al Tesoro, G. Andreotti a Industria e Commercio, L. Scalfaro ai Trasporti occupavano già ruoli di primo piano!).
La DC ed il PSU, agitati dalle lotte delle correnti interne, cercano un indirizzo politico chiaro.
Il governo balneare di Leone cederà il passo al governo di centro-sinistra DC, PSI, PRI presieduto da Rumor.
Fra i provvedimenti del governo Leone occorre ricordare che, per la prima volta, viene affermata, in via di principio ed in sede di commissione, la possibilità di istituire il divorzio.
Gli scioperi per le rivendicazioni sindacali, l’affare SIFAR per i fatti del 1964 agitano la politica in quel periodo.
Come si vede, passano sì gli anni ma, la politica non è mai stabile….. è sempre agitata da qualcosa!
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Pubblicato da Marzio Pecci
13 Luglio 2008
La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 17049/08, depostiata il 23 giugno, ha deciso che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori del Ministero non hanno di per sè un valore probatorio precostituito: in questo caso il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento.
Secondo la Corte Suprema il verbale dell’ispettore fa piena prova dei fatti, che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, fino a querela di falso. Vanno, invece, liberamente apprezzate, dal giudice, nell’ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l’ispettore riferisce di aver appreso da dichiarazioni di terzi o che sono frutto di sue deduzioni (in tal senso si ricordano le precedenti decisioni n. 10128/03 e 17555/02).
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Giurisprudenza e Diritto |
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Pubblicato da Marzio Pecci
13 Luglio 2008
Il Consiglio di Stato, sesta sezione, con la sentenza n. 332/08 ha deciso che se una società non partecipa ad una gara pubblica non può contestare nè il vincitore nè l’accordo tra le imprese partecipanti.
In buona sostanza, dice la VI sezione del C.d.S., la legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento. E postula dunque l’esistenza di un interesse attuale e concreto all’annullamento dell’atto. Altrimenti, l’impugnativa si trasformerebbe in un’azione popolare. Insomma, bandi, procedure di gara, provvedimenti aggiudicatori possono essere impugnati soltanto da chi ha partecipato alle selezioni.
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Pubblicato da Marzio Pecci