Fermo amministrativo: se il credito non è fiscale decide l’Ago

15 Giugno 2008

Sul fermo amministrativo dei beni mobili registrati non sempre decide il giudice tributario. Se il credito non è fiscale la giurisdizione è dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione con l’ordinanza 20 maggio - 5 giugno 2008 n. 14831. Ecco il nuovo principio di diritto enunciato dal Collegio esteso: «il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati ai sensi dell’art. 86 del d.p.r. 602 del 1973, deve accertare quale sia la natura – tributaria o non tributaria – dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa per sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito, rimettendo, nel secondo caso interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii. Allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito. Il debitore, in caso di provvedimento di fermo che trovi riferimento in una pluralità di crediti di natura diversa può comunque proporre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici diversamente competenti».