SEPARAZIONE DEI CONIUGI: deducibilità dell’assegno

L’assegno di mantenimento, disposto dal giudice, per il coniuge separato, costituisce un onere deducibile dal reddito complessivo. Per godere della deducibilità esso deve essere esposto nel modello UNICO con l’indicazione del numero di codice fiscale del coniuge beneficiario.

Gli assegni destinati al mantenimento dei figli non sono deducibili. Si precisa che quando il provvedimento giudiziario non distingue espressamente quanto si riferisce al coniuge e quanto ai figli l’importo dell’assegno si considera destinato al coniuge nella misura della metà.

L’assegno una tantum, riconosciuto al coniuge in sede di divorzio, non è deducibile

Lascia un commento

Occorre aver fatto il login per inviare un commento